Responsabilità medica: necessaria la prova del nesso tra condotta omessa dal medico e danno subito dal paziente

Fondamentale dimostrare che, ove le condotte omesse fossero state tempestivamente adottate, il danno non si sarebbe verificato

Responsabilità medica: necessaria la prova del nesso tra condotta omessa dal medico e danno subito dal paziente

In tema di responsabilità sanitaria per causalità omissiva, non è sufficiente dimostrare l’omissione di condotte sanitarie corrette, ma è necessario fornire la prova che, ove tali condotte fossero state tempestivamente adottate, il danno non si sarebbe verificato. Pertanto, l’assenza di tale prova comporta l’esclusione del nesso causale tra l’omissione dei sanitari e il danno lamentato dalla parte lesa, rendendo irrilevante ogni questione relativa alla ripartizione degli oneri probatori sulla colpa professionale.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 22098 del 31 luglio 2025 della Cassazione) a chiusura del delicato contenzioso relativo ai danni permanenti subiti al momento della nascita da una bambina in una struttura ospedaliera campana.
Già in Appello era stata respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Regione Campania e della ‘Azienda sanitaria locale’. Ciò a causa della mancata dimostrazione, da parte della madre della bambina, che le lesioni personali subite dalla figlioletta fossero addebitabili alle omissioni attribuite al personale sanitario della struttura ospedaliera campana, essendo piuttosto emersa la riconducibilità di dette lesioni al precoce distacco della placenta materna della cui prevedibilità e prevenibilità, sulla base degli indici obiettivamente disponibili al momento del ricovero della paziente, non era stata fornita alcuna prova.
Questa visione viene condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione, a fronte del mancato rinvenimento del nesso di causalità tra il danno denunciato a carico della bambina e il comportamento dei sanitari della struttura ospedaliera.
In particolare, trattandosi di causalità omissiva, pur assunte come tempestivamente adottate le condotte sanitarie corrette, la madre della bambina non ha fornito la prova che il danno alla figlia non si sarebbe verificato.
Ciò posto, a fronte dell’esclusione della prova di alcun nesso di causalità tra l’omissione (colpevole o meno) dei sanitari e il danno denunciato, ogni questione concernente la ripartizione degli oneri probatori riferiti alla causa imputabile (o meno) all’inadempimento dei sanitari (e, dunque, alla relativa colpa) si rivela del tutto priva di rilievo, secondo i giudici di Cassazione, poiché assorbito dalla dirimente questione della ritenuta assenza di prova del nesso causale tra condotta omissiva dei sanitari e danno alla salute della bambina.

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