Interventi seguiti in base a permesso annullato: sanatoria possibile anche senza sanzioni

Alternative possibili, se invece non è praticabile la sanatoria, sono la sanzione in forma specifica della demolizione e la sanzione pecuniaria

Interventi seguiti in base a permesso annullato: sanatoria possibile anche senza sanzioni

‘Testo unico dell’edilizia’ alla mano, la sanatoria prevista in caso di interventi eseguiti in base a permesso annullato è possibile anche senza l’applicazione di sanzioni.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 8399 del 29 ottobre 2025 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla demolizione di alcune opere in quel di Ischia, precisano che la sanatoria è possibile anche senza lapplicazione di alcuna sanzione, e, pertanto, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria senza lapplicazione di sanzioni non può, per ciò solo, essere considerato un provvedimento incompatibile con la fattispecie prevista in caso di interventi eseguiti in base a permesso annullato.
In premessa, viene richiamato il quadro normativo, secondo cui, in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Agenzia del Territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. Pertanto, in ragione del chiaro disposto normativo, vi è la possibilità della sanatoria della procedura nei casi in cui sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, con conseguente non applicazione di alcuna sanzione edilizia.
Diversamente, nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l’amministrazione è obbligata ad applicare la sanzione in forma specifica della demolizione e, ove la riduzione in pristino, in ragione della natura delle opere realizzate, non sia possibile, è obbligata ad applicare la sanzione pecuniaria.
Si tratta, in sostanza, di una gradazione di sanzioni modulata alla luce della gravità della violazione della normativa urbanistica. E, quindi, è espressamente prevista la possibilità di rimuovere i vizi senza applicazione di alcuna sanzione.

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