Illegittimo lo stop imposto dal Comune all’accensione dei fuochi d’artificio

Riflettori puntati su un divieto in vigore per ben sei mesi. I giudici osservano che ci si trova di fronte ad una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

Illegittimo lo stop imposto dal Comune all’accensione dei fuochi d’artificio

È illegittima la previsione regolamentare, adottata dal Comune, recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, trattandosi di disposizione riconducibile alle materie della disciplina degli esplosivi e dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che la potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni ma non ai Comuni. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 2232 del 18 marzo 2025 del Consiglio di Stato), i quali hanno ‘censurato’, nello specifico, l’operato del Comune di Milano, aggiungendo che i Comuni non possono intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria, in quanto la tutela della qualità dell’aria afferisce alla materia dell’ambiente che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, sia legislativa sia regolamentare, e, inoltre, spetta alle Regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria. E la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consente di sovvertire il quadro delle fonti, precisano i giudici. Ampliando l’orizzonte, poi, viene anche chiarito che è illegittima la previsione regolamentare adottata dal Comune e recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, per contrasto con il decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, in quanto la previsione regolamentare è volta a limitare l’utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato, con conseguente capacità di incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici e di limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata.

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