Facciate dello stabile: vanno incluse anche le mura esterne della sopraelevazione

Presa in esame dai giudici la sopraelevazione realizzata sul lastrico solare di un palazzo ed eretta in posizione arretrata e del tutto disallineata rispetto alle linee verticali della facciata

Facciate dello stabile: vanno incluse anche le mura esterne della sopraelevazione

Codice Civile alla mano, sono parti comuni di un edificio condominiale le facciate, definite come l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano il palazzo, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. In sostanza, le facciate rappresentano l’immagine stessa dell’edificio, l’involucro esterno e visibile in cui rientrano, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile. Ebbene, ragionando in questa ottica, vanno incluse nelle facciate, sanciscono i giudici (ordinanza dell’1 aprile 2025 del Tribunale di Napoli), anche le mura perimetrali esterne della sopraelevazione dello stabile. Il riferimento è, nel contesto di una intricata vicenda originata da infiltrazioni e conseguenti azioni risarcitorie, è ad un immobile, di proprietà di un condòmino, consistente in una sopraelevazione realizzata sul lastrico solare del palazzo ed eretta in posizione arretrata e del tutto disallineata rispetto alle linee verticali della facciata. Analizzando meglio il quadro, poi, secondo i giudici, la diversa configurazione delle mura perimetrali esterne dell’immobile in esame non esclude che esse facciano parte delle facciate condominiali, poiché non v’è dubbio che la sopraelevazione sia visibile anche qualora l’osservatore si trovi a livello della strada, contribuendo a completare esteticamente la sagoma dell’intero stabile.

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