Responsabile il proprietario per le violazioni compiute dal gestore del locale commerciale
A meno che non si dimostri di avere adottato, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, le misure idonee a far cessare gli abusi

Addebitabile al proprietario del locale commerciale la responsabilità per le violazioni al regolamento condominiale compiute dalla persona cui è stata affidata la gestione del locale. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 3 marzo 2025 della Corte d’appello di L’Aquila), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato dall’attività portata avanti da un bar e contestata dal condominio per la presunta occupazione abusiva del porticato del palazzo. Per i magistrati non ci sono dubbi: nel caso specifico, il bar non poteva occupare con sedie e tavoli il porticato, e, a fronte di questa condotta palesemente illegittima, è da ritenere responsabile anche il proprietario del locale, avendo egli assunto, in sostanza, l’obbligo di garantire il rispetto del regolamento condominiale da parte del soggetto a cui aveva concesso la detenzione dell’immobile, ossia il gestore dell’attività commerciale. Respinta la tesi difensiva proposta dal proprietario del locale, il quale ha, in sostanza, sostenuto la propria estraneità alle condotte illecite poste in essere dal gestore del bar e ha precisato che, essendo egli mero comodante, infatti, non è possibile addebitargli le violazioni addebitabili al comodatario. A fronte delle lamentele proposte da alcuni condòmini, i quali hanno parlato di occupazione illegittima del porticato condominiale, con conseguente ostacolo al transito dei condòmini, i giudici sono netti: il proprietario dell’immobile assume in ogni caso l’obbligo di garantire il rispetto del regolamento condominiale da parte di colui a cui viene concessa la detenzione dell’immobile, quale soggetto di cui è tenuto a rispondere nei confronti del condominio, rimanendo indifferente se la detenzione tragga titolo da un contratto di locazione o di comodato, posto che è solo la natura della controprestazione, rispettivamente onerosa o gratuita, a distinguere le due diverse fattispecie contrattuali. Logico, quindi, attribuire una responsabilità anche al proprietario del locale, poiché tanto il locatore quanto il comodante, in qualità di proprietari dell’unità immobiliare, rispondono delle ripetute violazioni al regolamento condominiale qualora non dimostrino di avere adottato, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, le misure idonee a far cessare gli abusi, finanche a pervenire alla richiesta di cessazione del rapporto. E la responsabilità di locatori e comodanti, a fronte del mancato rispetto del regolamento condominiale, consente ai soggetti danneggiati di agire legalmente anche nei confronti di costoro, responsabili in via solidale con gli autori materiali degli illeciti.