‘Noleggio con conducente’: legittimo richiedere l’utilizzo di una rimessa sul territorio comunale

Il servizio di ‘NCC’ deve essere svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale

‘Noleggio con conducente’: legittimo richiedere l’utilizzo di una rimessa sul territorio comunale

L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di ‘Noleggio con conducente’, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione è finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale, dovendo detto servizio essere svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. Legittima, quindi, secondo i giudici (sentenza numero 1957 del 10 marzo 2025 del Consiglio di Stato), la linea seguita, nel caso specifico, dal Comune di Sanremo. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici sottolineano che la prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Ampliando l’orizzonte, poi, secondo i giudici, il regime della necessaria territorialità delle licenze ‘NCC’ non risulta in contrasto con le regole di diritto dell’Unione Europea, e segnatamente con quanto previsto in materia di libertà di stabilimento. Difatti, la normativa europea, che tutela la libertà di stabilimento, è posta a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato all’altro, e tale valore non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative in materia di ‘NCC’, disposizioni che si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. Peraltro, normativa nazionale alla mano, per poter conseguire in Italia l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dei clienti. Ne discende che il rispetto di tali requisiti è indispensabile non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo. Di conseguenza, la mancata disponibilità della rimessa, quand’anche solo sopravvenuta, determina l’automatica decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i relativi presupposti.

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