Lesione all’immagine: risarcimento anche per le associazioni non riconosciute
Per il ristoro economico si devono considerare diversi fattori, tra cui la notorietà del diffamante, lo strumento utilizzato, l’eventuale carica pubblica rivestita dal soggetto passivo, la sussistenza o meno della successiva rettifica, la diffusione del mezzo utilizzato e la notorietà dell’ente diffamato

In materia di responsabilità civile, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale anche nei confronti delle associazioni non riconosciute ed in genere degli enti collettivi, danno da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione – compatibile con l’assenza di fisicità del titolare – di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, alla reputazione o all’identità storica, culturale e politica. Nella liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo web, poi, il giudice deve considerare diversi fattori, tra cui la notorietà del diffamante, lo strumento utilizzato, l’eventuale carica pubblica rivestita dal soggetto passivo, la sussistenza o meno della successiva rettifica, la diffusione del mezzo utilizzato e la notorietà dell’ente diffamato. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 29436 del 14 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato dal contenuto di uno scritto pubblicato su un sito web e ritenuto diffamatorio da un’associazione sportiva dilettantistica. Esaminato il contenuto dello scritto, viene ritenuto evidente il danno arrecato all’immagine dell’associazione, che vede perciò riconosciuto il diritto ad ottenere un adeguato risarcimento, quantificato in 10mila euro. Nello specifico, decisivo l’utilizzo del termine “cricca”, che, osservano i giudici, colpisce in materia rilevante l’opinione pubblica, o quantomeno quella parte dell’opinione pubblica che segue gli eventi sportivi, le riviste e i siti specializzati del settore sportivo. Evidente, quindi, il danno causato alla reputazione dell’associazione sportiva, accostata a loschi traffici e a vicende di cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale.